Per diventare sistema, il conflitto d’interesse ha bisogno di opacità Interviene la Corte di giustizia europea di Claudio Loiodice

 


Per diventare sistema, il conflitto d’interesse ha bisogno di opacità

Interviene la Corte di giustizia europea

di Claudio Loiodice

Avevo già scritto nel mio libro e in altri articoli, ragionando sul conflitto d’interesse, che esso non è soltanto un’anomalia individuale, né un semplice e costante declino etico nella condotta di chi esercita una funzione pubblica o persino privata. Il conflitto d’interesse, che trae spesso origine dal nepotismo, dal familismo e dalla immorale pratica della raccomandazione, quando non viene dichiarato, prevenuto e gestito, può diventare una struttura idonea a generare, alimentare e favorire crimini molto significativi, evidentemente sotto il profilo economico, ma anche sociale, poiché agisce, ad esempio, sulla leale concorrenza. Può trasformarsi, anzi fisiologicamente tende a trasformarsi, in un ambiente, in una rete, in una forma stabile d’insana relazione tra potere, denaro, influenza e decisione.

In altri termini, il conflitto d’interesse non diventa sistema da solo. Per diventare sistema ha bisogno di opacità. È necessario, affinché la sua genesi, quella che poi sfocia in fenomeni corruttivi, sia alimentata e sostenuta da dinamiche concrete, che seppur criminose, non immediatamente visibili, quindi, capaci di celare chi controlla davvero una società, chi beneficia di un mandato fiduciario, chi si nasconde dietro una struttura schermata, chi trae vantaggio da una decisione pubblica apparentemente neutrale. È in questo spazio grigio, tra forma giuridica e sostanza economica, che l’analisi socio-criminologica diventa necessaria per comprendere il fenomeno e individuare gli argini indispensabili. 

La recente pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea nelle cause riunite C-684/24 e C-685/24 assume una rilevanza che va oltre la sola tecnica antiriciclaggio. La Corte, con sentenza del 21 maggio 2026, è intervenuta sulla questione italiana del Registro dei titolari effettivi e dei mandati fiduciari di diritto italiano, confermando che, a condizione che sussista un legittimo interesse, il pubblico può accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva dei mandati fiduciari.

Il primo punto è proprio questo: la trasparenza non viene affermata come una sorta di semplice curiosità pubblica indiscriminata e pruriginosa, ma come strumento proporzionato di prevenzione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e, aggiungo, delle architetture opache che possono alimentare corruzione e conflitti d’interesse. 

La Corte ha ritenuto compatibile con gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, purché fondato su un legittimo interesse. Non siamo dunque davanti a una trasparenza assoluta, ma a una trasparenza giuridicamente bilanciata e quindi fruibile nei casi necessari, anche a tutela di un interesse che, seppur privato, diventa giuridicamente legittimo.

Facciamo, ad esempio, il caso di una gara d’appalto. Con questa interpretazione, qualunque concorrente potrà, almeno in teoria, conoscere l’effettivo beneficiario di una determinata società partecipante e, qualora la pubblica amministrazione non intervenga, o non sia già intervenuta per arginare il conflitto d’interesse, potrà essere lo stesso privato a sollecitare le autorità competenti, tentando così di arginare, almeno si spera, possibili conflitti tra controllante e controllato.

Il secondo punto riguarda il mandato fiduciario italiano. La Corte ha chiarito che i mandati fiduciari conclusi con società fiduciarie di diritto italiano, possono essere considerati istituti giuridici affini ai trust ai fini alla normativa antiriciclaggio. Questo passaggio è decisivo. Anche se il mandato fiduciario italiano non comporta necessariamente un trasferimento pieno della proprietà, esso può produrre un effetto sostanziale di schermatura: separa l’intestazione formale dal controllo effettivo del bene o del rapporto giuridico.

Il terzo punto è quello più rilevante per il mio lavoro sul conflitto d’interesse. Se non si conosce il titolare effettivo, non si può comprendere fino in fondo se una decisione pubblica, un appalto, una concessione, un finanziamento, un incarico o una relazione istituzionale siano realmente liberi da interferenze. Il conflitto d’interesse, infatti, non vive soltanto nella relazione dichiarata tra due soggetti visibili. Spesso si nutre di una relazione nascosta tra chi decide e chi beneficia. Per questo il Registro dei titolari effettivi non è soltanto uno strumento antiriciclaggio: è anche un presidio anticorruzione e un presidio contro la degenerazione sistemica del conflitto d’interesse.

Il quarto punto riguarda il bilanciamento con la tutela della persona. La Corte ha ammesso che il compito di decidere sulle esenzioni dall’accesso possa essere affidato alle Camere di commercio, quindi a organismi amministrativi non giurisdizionali. Tuttavia, qualora l’esenzione venga negata, il titolare effettivo deve poter ottenere una tutela giuridica provvisoria. Anche questo è un passaggio importante, perché conferma che la trasparenza deve essere effettiva, ma non cieca; deve servire alla prevenzione, non all’esposizione indiscriminata e finalizzata al gossip.

Questa sentenza si collega direttamente alla tesi che sto sviluppando: il conflitto d’interesse dovrebbe assumere, in determinati casi, una rilevanza aggravante quando si innesta su condotte corruttive, fraudolente o comunque distorsive e, nei casi più gravi, collegate alla criminalità organizzata o al terrorismo. Ma perché questa prospettiva non resti astratta, occorre poter vedere la rete che si cela nelle pieghe delle relazioni opache. Occorre sapere chi controlla, chi beneficia, chi intermedia, chi appare e chi resta dietro lo schermo.

Il punto non è criminalizzare il mandato fiduciario, né negare la funzione lecita di strumenti giuridici complessi. Il punto, e la novità decisiva, è un altro: quando uno strumento giuridico produce opacità, quella opacità può diventare criminologicamente rilevante e socialmente predatoria se consente di occultare il titolare reale di un interesse economico coinvolto in decisioni pubbliche, appalti, fondi europei, affidamenti o relazioni istituzionali.

La Corte di giustizia europea, pur muovendosi nel perimetro dell’antiriciclaggio, offre dunque un argomento prezioso anche per chi studia la corruzione e il conflitto d’interesse. Senza trasparenza sulla titolarità effettiva, il conflitto d’interesse resta spesso invisibile. E ciò che resta invisibile non può essere prevenuto, controllato e, quindi, sanzionato.

Torino, 27 maggio ’26



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