DUE AZIENDE DEL MONDO DELLA MODA IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA



Comunicato stampa

Il Procuratore della Repubblica

Rilevato che sussiste l’esigenza di far conoscere la situazione di illegalità in cui si muove l’imprenditoria operante nel territorio pratese, come la stessa costituisca fonte di guadagno illecito anche per noti brand della moda con clientela che si colloca in una fascia medio alta e le evoluzioni che si registrano nelle dinamiche imprenditoriali nel territorio;

ritenuto, quindi, sussistente un interesse collettivo alla conoscenza da parte della comunità e dei mezzi di comunicazione ad acquisire legittimamente notizie in vista del diritto costituzionalmente garantito di informazione ex art. 21 della Costituzione;

comunica

quanto segue.

Due società, che operano nel settore della moda, sottoposte ad Amministrazione giudiziaria.

Su richiesta di quest’ufficio, il Tribunale di Prevenzione di Firenze ha disposto l’applicazione della misura di prevenzione dell’Amministrazione giudiziaria nei confronti di due società, una a responsabilità limitata, altra per azioni, con sedi legali, rispettivamente, a Signa e a Campi Bisenzio (entrambe in provincia di Firenze), molto note nel mercato italiano e internazionale, che da diversi anni hanno estemalizzato una parte della loro produzione, avvalendosi dell’attività svolta da un’organizzazione imprenditoriale, gestita nel tempo da cittadini albanesi, indagati per il delitto di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro, in danno di maestranze albanesi e bengalesi, soggetti privi di pretese negoziali e ignari dei diritti sindacali disposte ad accettare le regole di ingaggio imposte dalla parte datoriale. Un sistema della produzione basato sulla logica della massimizzazione del profitto, che ha consentito ampi margini di guadagno, abbattendo il costo del lavoro comprimendo le spese e mantenendo un elevato livello di competitività.

I due marchi (“brand”) dei capi di abbigliamento in questione hanno trovato una diffiisività commerciale che copre prevalentemente la fascia medio alta della clientela.

Il Tribunale di Prevenzione di Firenze ha riconosciuto come le imprese destinatarie della misura abbiano colposamente agevolato l’attività di sfruttamento lavorativo, posto in essere da imprenditori albanesi, rimproverando alle stesse una colpevole inerzia e una mancata vigilanza, concretizzatesi nel non aver mai verificato la reale capacità imprenditoriale delle imprese terziste affidatarie delle commesse, che sono risultate impiegare anche maestranze in nero, in stato di clandestinità, costrette a subire i classici atteggiamenti di sfruttamento in termini di orario, retribuzione e condizioni di sicurezza e alloggiative degradanti. Gli sforzi investigativi svolti hanno fatto emergere opacità nella gestione delle imprese, data la presenza di società schermo, e tutti gli indici di sfruttamento lavorativo: retribuzioni inadeguate, ritmi di lavoro estenuanti, ferie e riposi negati, applicazione di contratti collettivi inadeguati e buste paga artefatte. Imprese alle quali avevano affidato parte della loro produzione. Tali condizioni sono esacerbate da un clima di continue vessazioni, offese, violenza e controllo fisico costante dei lavoratori. Sono emerse, altresì, anomalie per quel che attiene audit aziendali.

I controlli e le perquisizioni effettuati hanno documentato oggettivamente la sussistenza di un rapporto di interessi economici costante. Sono state rinvenute etichette, capi di produzione, fatture, documenti di trasporto, packing-Iists, chat, conispondenza email che dimostrano i rapporti in essere tra le due imprese destinatarie delle misure e quelle facente capo ai due imprenditori albanesi. È emerso dagli atti acquisiti come i rapporti commerciali tra la società per azioni destinataria della misura e la succitata organizzazione sfruttatrice abbiano consentito a quest’ultima introiti per circa 500.000,00 euro.

Il sistema illegale ha consentito alle imprese destinatarie del provvedimento di assicurare una produzione a prezzi più contenuti e ridurre le tempistiche di fabbricazione per una più veloce immissione dei prodotti sul mercato. Tali vantaggi hanno permesso di contaminare l’intera filiera e di affermarsi nel mercato.

L’attività ha visto la collaborazione di diciotto lavoratori vittime di sfruttamento, per i quali si è richiesto il rilascio del permesso di giorno per motivi di giustizia, ai sensi dell’art. 18 ter del decreto legislativo n.286/1998.

L’iniziativa che l’ufficio promuove è tesa anche a indirizzare le attività degli imprenditori in modo che le filiere produttive non si prestino a trarre giovamento dai fenomeni criminali dello sfruttamento.

L’operatività della galassia imprenditoriale albanese dimostra la capacità di penetrare un settore economico sino a oggi appannaggio esclusivo degli esponenti della criminalità economica cinese. Il provvedimento eseguito costituisce il primo caso in cui è posta a fondamento di due amministrazioni giudiziarie l’attività di imprenditori albanesi, risultati attuare lo sfruttamento lavorativo in pregiudizio di lavoratori stranieri di nazionalità diversa da quella sinica.

Il provvedimento di amministrazione giudiziaria risulta, poi, essere il secondo emesso nel territorio della Regione Toscana.

La decisione del Tribunale della Prevenzione legittima ancora una volta la competenza delle Procure circondariali a richiedere dette misure, uffici che presentano il vantaggio di una conoscenza diretta del fenomeno sul territorio. L’Amministrazione giudiziaria disposta è, infatti, la seconda che trae la propria scaturigine da un’iniziativa di una Procura Circondariale.

Si tratta di uno strumento di prevenzione che la Procura di Prato ritiene importante da azionare per contrastare giudiziariamente in modo sempre più efficace il fenomeno dello sfruttamento lavorativo, anche con riferimento all’imprenditoria committente che ne beneficia. La strategia di intervento mira a bonificare la filiera produttiva, colpendo alla base il soggetto sfruttatore, con l’obiettivo di neutralizzare la prosecuzione dell’attività mediante richieste di misure cautelari personali e reali, e la vetta della filiera con l’impiego della misura di prevenzione terapeutica dell’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il fenomeno dello sfruttamento lavorativo assume caratteristiche di sistematicità nel territorio della provincia pratese, con grave pregiudizio della manodopera albanese, cinese, pakistana, bangladese e africana in dispregio della dignità del lavoratore e a detrimento degli imprenditori onesti.

L’ufficio della Procura di Prato si è avvalso del qualificato supporto investigativo del Gruppo Anti Sfruttamento dell’AsI Toscana Centro, dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza. Se vi fosse una più consistente aliquota di appartenenti alla polizia giudiziaria e un organico di Procura più adeguati alla realtà criminale in essere, la strategia indicata potrebbe espandersi in modo capillare.

Si auspica una maggiore sensibilità istituzionale per dotare concretamente per lo meno i reparti specializzati di un numero maggiore di risorse umane, attesa la complessità del lavoro investigativo che ne discende.

La presunzione dì non colpevolezza

Si rappresenta che la misura applicata ha una durata di un anno, ha fùnzione terapeutica per le imprese destinatarie ed è fi.inzionale a bonificarla con specifico riferimento alle imprese terziste alle quali la produzione viene affidata.

L’obiettivo è quello di consentire all’impresa di operare senza soluzione di continuità e, al contempo, emendando, tramite il controllo giudiziario, le criticità riscontrate, in modo da consentire, ove possibile, il ripristino della legalità.

Le responsabilità dei soggetti imprenditoriali indagati dovranno essere vagliate nelle successive fasi dei procedimenti. In virtù della presunzione di non colpevolezza, i medesimi potranno considerarsi colpevoli solo sulla base di una sentenza passata in giudicato.

Prato, 5 novembre 2026.

Il Procuratore della Repubblica

Luca Tescaroli

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